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[1]((Le azioni giudiziarie, che comunque si riferiscono alla gestione delle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, alla costruzione di nuove linee ad essa affidata a termini dell'articolo precedente, nonche' ad ogni altra speciale gestione attribuitale, devono istituirsi in confronto della detta Amministrazione delle ferrovie dello Stato, osservate le norme per la sua rappresentanza.

[2]E' fatta soltanto eccezione per le controversie dipendenti dalle espropriazioni e dai contratti di appalto o di fornitura rispettivamente compiute o stipulati per la costruzione, se questa non fu eseguita a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche se si tratti di linee da essa esercitate.

[3]Spettano al Servizio legale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la rappresentanza e la difesa in giudizio, nonche' la consulenza per tutte le controversie od affari contemplati nel primo comma del presente articolo.

[4]Nelle cause di competenza dei pretori e dei conciliatori, l'Amministrazione puo' essere rappresentata dagli agenti in nome od in confronto dei quali fu istituito il giudizio, o da agenti amministrativi muniti di delega.

[5]Parche consti della loro qualita', i funzionari appartenenti agli uffici del servizio legale non hanno bisogno di mandato per assumere la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione innanzi qualunque magistratura del Regno, o per sottoscrivere atti giudiziali anche nei casi nei quali, a termini delle leggi vigenti in materia civile, penale od amministrativa, occorra un mandato speciale)).

Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 28 aprile 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1912

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912. 190 parole tolte, 192 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Spetta al servizio legale presso l'Amministrazioneaggiunto: Le azioni giudiziarie, che comunque si riferiscono alla gestione delle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tolto: la consulenza, la rappresentanza ed il patrocinio contenzioso: in tutte aggiunto: alla costruzione di nuove linee ad essa affidata a termini dell'articolo precedente, nonche' ad ogni altra speciale gestione attribuitale, devono istituirsi in confronto della detta Amministrazione delle ferrovie dello Stato, osservate le norme per la sua rappresentanza.

aggiunto: E' fatta soltanto eccezione per le controversie dipendenti tolto: dal contratto di trasporto e da atti, provvedimenti e contratti di lavoro e forniture relativi all'esercizio ferroviario; nelle controversie relative alle responsabilita' per danni patiti da terzi a causa dell'esercizio medesimo; nonche' nelle controversie relative a diritti ed obblighi del personale ferroviario.

tolto: Ogni altra controversia interessante le aggiunto: dalle espropriazioni e dai contratti di appalto o di fornitura rispettivamente compiute o stipulati per la costruzione, se questa non fu eseguita a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tolto: e' devoluta alle RR. avvocature erariali, che vi provvedono come per qualunque Amministrazione dello Statoaggiunto: , anche se si tratti di linee da essa esercitate.

tolto: Dove sorga dubbio sulla competenza rispettiva fra le RR. avvocature erariali e gli Uffici del servizio legale ferroviario, udito il R. avvocato generale erariale e l'Ammistrazione ferroviaria, decideranno d'accordo i ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

tolto: Nel caso in cui sia evocata in giudizio l'Amministrazione dello Stato cumulativamente come esercente e come proprietaria, la difesa sara' affidata alle RR. avvocature erariali, che prenderanno gli opportuni accordi con gli Uffici del servizio legale ferroviarioaggiunto: Spettano al Servizio legale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la rappresentanza e la difesa in giudizio, nonche' la consulenza per tutte le controversie od affari contemplati nel primo comma del presente articolo.

tolto: Quando in giudizio voglia dedursi la illegittimita' della rappresentanza, siffatta eccezione deve, a pena di decadenza, proporsi innanzi al primo giudice e prima di qualsiasi deduzione di meritoaggiunto: Nelle cause di competenza dei pretori e dei conciliatori, l'Amministrazione puo' essere rappresentata dagli agenti in nome od in confronto dei quali fu istituito il giudizio, o da agenti amministrativi muniti di delega.

tolto: Purche'aggiunto: Parche consti della loro qualita', i funzionari appartenenti agli tolto: Uffici aggiunto: uffici del servizio legale tolto: ferroviario, non hanno bisogno di tolto: speciale mandato per assumere tolto: il patrocinio delle ferrovie dello Stato aggiunto: la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione innanzi qualunque magistratura del Regnoaggiunto: , o per sottoscrivere atti giudiziali anche nei casi nei quali, a termini delle leggi vigenti in materia civile, penale od amministrativa, occorra un mandato speciale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art79 · fonte del testo