Art. 82
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[1]((Il personale medico alla dipendenza del relativo Ufficio centrale sanitario compie le funzioni di assistenza, di vigilanza igienica, di consulenza di accertamento della idoneita' fisica del personale e di ispezione, secondo le norme stabilite in apposito regolamento.
[2]I medici di riparto i consulenti, gli specialisti ed i medici aiuti non hanno qualita' di impiegati. La designazione dei medici di riparto sara' fatta da una speciale Commissione, costituita con le norme stabilite dal regolamento. La nomina, le condizioni, i casi di revoca e di dispensa, le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici, nonche' dei consulenti e specialisti, sono disciplinati dal regolamento di cui al primo comma, che verra' approvato con decreto del Ministro per le comunicazioni, udito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato e la Direzione generale della Sanita' pubblica.
[3]Le concessioni delle carte di libera circolazione e dei biglietti di viaggio ai medici di riparto, ai consulenti agli specialisti e ai medici aiuti sia in attivita' di servizio che dispensati dal servizio saranno accordate nei limiti stabiliti dalle speciali disposizioni vigenti all'uopo e secondo le norme fissate dall'anzidetta regolamento.
[4]E' data facolta' al direttore generale delle Ferrovie dello Stato di procedere, in caso di circostanze eccezionali, a nomine provvisorie di medici di riparto secondo le norme del regolamento)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728
7Il Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni modificative introdotte negli articoli 7, 11, 12, 63 lettere e), i) ed m), 68, 80 (quarto comma), 82 (secondo comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429 e nell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 553, in quanto riguardano l'ordinamento della Direzione generale e degli uffici compartimentali, la costituzione e nomina del Consiglio generale del traffico e delle varie Commissioni, saranno applicate gradatamente, ma non oltre il 30 giugno 1913. Nel frattempo le attuali Commissioni continueranno a funzionare, ed i rispettivi membri, nonche' i componenti il Consiglio generale del traffico, delle categorie corrispondenti alle citate lettere e), i), m) dell'art. 63, saranno conservati in carica anche se venissero a scadere per compiuto termine".
Testo in vigore dal 17 febbraio 1925 al 16 dicembre 2009
