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[1]((Il personale medico alla dipendenza del relativo servizio centrale compie le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneita' fisica del personale e di ispezione, secondo le norme stabilite in apposito regolamento.

[2]I medici di riparto, i consulenti, gli specialisti ed i medici aiuti non hanno qualita' d'impiegati. La designazione dei medici di riparto sara' fatta sempre da apposite Commissioni per ciascun compartimento con le norme stabilite dal suddetto regolamento.7 Pei medici incaricati del servizio delle linee, il corrispettivo dell'opera da essi prestata e' costituito dalla carta di libera circolazione su determinati percorsi, oltre alle concessioni di biglietti ammesse per gli agenti ferroviari e loro famiglie dall'art. 83; salvoche' condizioni di speciale onerosita' del servizio, sia per la intensita' di esso nei centri ferroviari, sia perche' esplicantesi in zone malariche, non esigano anche la concessione di una speciale, adeguata retribuzione.

[3]Ai medici, i quali abbiano lodevolmente prestato servizio per non meno di dieci anni, e ne siano dispensati, sara' conservata la carta di libera circolazione e la concessione dei biglietti di cui sopra, per un periodo proporzionale che verra' fissato dal regolamento.

[4]La nomina, le condizioni, i casi di revoca e di dispensa, le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici, nonche' dei consulenti e specialisti, sono disciplinati dal regolamento di cui al primo comma, che verra' approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, udita la Direzione generale di sanita' del Regno)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728

7

Il Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni modificative introdotte negli articoli 7, 11, 12, 63 lettere e), i) ed m), 68, 80 (quarto comma), 82 (secondo comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429 e nell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 553, in quanto riguardano l'ordinamento della Direzione generale e degli uffici compartimentali, la costituzione e nomina del Consiglio generale del traffico e delle varie Commissioni, saranno applicate gradatamente, ma non oltre il 30 giugno 1913. Nel frattempo le attuali Commissioni continueranno a funzionare, ed i rispettivi membri, nonche' i componenti il Consiglio generale del traffico, delle categorie corrispondenti alle citate lettere e), i), m) dell'art. 63, saranno conservati in carica anche se venissero a scadere per compiuto termine".

Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 17 febbraio 1925

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1912

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1909 al 4 agosto 1912. 72 parole tolte, 33 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il personale medico alla dipendenza del relativo servizio centrale tolto: e' distribuito nelle sedi compartimentali per compiere aggiunto: compie le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneita' fisica del personale tolto: d'ispezione aggiunto: e di ispezione, secondo le norme stabilite in apposito regolamento.

I medici di riparto, i consulenti, gli specialisti ed i medici aiuti non hanno qualita' d'impiegati. La designazione dei medici di riparto sara' fatta sempre da apposite Commissioni per ciascun compartimentotolto: , le quali saranno composte: dal capo del compartimento, dal capo dell'ufficio sanitario, da due professori di clinica medica e chirurgica dell'Universita' locale o viciniore, scelti a preferenza tra i consulenti delle ferrovie e dal medico provinciale della sede del compartimento.

aggiunto: con le norme stabilite dal suddetto regolamento. Pei medici incaricati del servizio delle linee, il corrispettivo dell'opera da essi prestata …

La nomina, le condizioni, i casi di revoca e di dispensa, le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici, nonche' dei consulenti e specialisti tolto: sono disciplinati da apposito regolamentoaggiunto: , sono disciplinati dal regolamento di cui al primo comma, che verra' approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, tolto: uditi i Comitati amministratori degli Istituti di previdenza interessati, la direzione aggiunto: su proposta del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, udita la Direzione generale di sanita' del Regno tolto: ed il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie di Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728

    Il Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni modificative introdotte negli articoli 7, 11, 12, 63 lettere e), i) ed m), 68, 80 (quarto comma), 82 (secondo comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429 e nell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 553, in quanto riguardano l'ordinamento della Direzione generale e degli uffici compartimentali, la costituzione e nomina del Consiglio generale del traffico e delle varie Commissioni, saranno applicate gradatamente, ma non oltre il 30 giugno 1913. Nel frattempo le attuali Commissioni continueranno a funzionare, ed i rispettivi membri, nonche' i componenti il Consiglio generale del traffico, delle categorie corrispondenti alle citate lettere e), i), m) dell'art. 63, saranno conservati in carica anche se venissero a scadere per compiuto termine".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art82 · fonte del testo