Art. 82
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909. Leggi il testo vigente →
[1]Il servizio sanitario dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha sede presso la direzione generale. Il personale medico e' distribuito nelle sedi compartimentali per compiere le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneita' fisica del personale e di ispezione, secondo le norme stabilite in apposito regolamento.
[2]I medici di riparto, i consulenti, gli specialisti ed i medici aiuti non hanno qualita' d'impiegati. La designazione dei medici di riparto sara' fatta sempre da apposite Commissioni per ciascun compartimento, le quali saranno composte: dal capo del compartimento, dal capo dell'ufficio sanitario, da due professori di clinica medica e chirurgica dell'Universita' locale o viciniore, scelti a preferenza tra i consulenti delle ferrovie e dal medico provinciale della sede del compartimento.
[3]Pei medici incaricati del servizio delle linee, il corrispettivo dell'opera da essi prestata e' costituito dalla carta di libera circolazione su determinati percorsi, oltre alle concessioni di biglietti ammesse per gli agenti ferroviari e loro famiglie dall'art. 83; salvoche' condizioni di speciale onerosita' del servizio, sia per la intensita' di esso nei centri ferroviari, sia perche' esplicantesi in zone malariche, non esigano anche la concessione di una speciale, adeguata retribuzione.
[4]Ai medici, i quali abbiano lodevolmente prestato servizio per non meno di dieci anni, e ne siano dispensati, sara' conservata la carta di libera circolazione e la concessione dei biglietti di cui sopra, per un periodo proporzionale che verra' fissato dal regolamento.
[5]La nomina, le condizioni, i casi di revoca e di dispensa, le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici, nonche' dei consulenti e specialisti sono disciplinati da apposito regolamento che verra' approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, uditi i Comitati amministratori degli Istituti di previdenza interessati, la direzione generale di sanita' del Regno ed il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie di Stato.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909
