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Il direttore generale, previa l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, presenta al ministro dei lavori pubblici una relazione annuale, da allegarsi al bilancio di previsione, su tutto l'andamento dell'azienda, nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, e delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese, e indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art9 · fonte del testo