Art. 9
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[1]Il direttore generale, previa l'approvazione del Consiglio di amministrazione, presenta al ministro dei lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'azienda durante il precedente anno finanziario, nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati e delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese e indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda stessa.
[2]La relazione e' distribuita ai membri del Parlamento. 34
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 30 aprile 1924, n. 596, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, citando erroneamente gli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge 7 luglio 1907, n. 479, anziche' gli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'abrogazione degli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge 7 luglio 1907, n. 479.
Testo in vigore dal 3 maggio 1924 al 9 maggio 1924
