Art. 9
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[1]((Il direttore generale, previa l'approvazione del Consiglio di amministrazione, presenta al ministro dei lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'azienda durante il precedente anno finanziario, nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati e delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese e indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda stessa.
[2]La relazione e' distribuita ai membri del Parlamento)).
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 3 maggio 1924
