Art. 12 — Mutui agevolati
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Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9, 10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passivita' aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalita' di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006.
Testo in vigore dal 9 marzo 1987 al 26 agosto 1988
