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[1]Proroga della convenzione col Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nella Toscana e nell'Umbria.

[2]Fra il Ministero della finanze, rappresentato dal signor Ministro professore Ezio Vanoni ed il Monte dei Paschi di Siena, rappresentato dal suo direttore generale (Provveditore) grande ufficiale ragioniere Alfredo Benincore si stabilisce e si conviene quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena in data 20 novembre 1940, approvata col regio decreto 23 dicembre 1940, n. 2025, con la quale fu affidato al detto Monte il servizio di distribuzione dei valori bollati nella Toscana e nell'Umbria, rinnovata, con modificazioni, per il biennio 1 gennaio 1943-31 dicembre 1944 con convenzione 22 dicembre 1942, approvata col regio decreto 29 marzo 1943, n. 255, prorogata tacitamente per un altro biennio e cioe' dal 1 gennaio 1945 al 31 dicembre 1946, e sostituita, ad ogni effetto, a decorrere dal 1 gennaio 1946, per il biennio 1946-1947, con la convenzione 24 agosto 1946 approvata con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 599, e' rinnovata, con modificazioni, per un triennio e cioe' dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1950, alle condizioni che seguono.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950

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