Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari
Art. 16 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
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La presente convenzione ha effetto dal 1 gennaio 1948 ed ha la durata di tre anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per un successivo triennio.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950
