Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009. 134 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La Federazione italiana dei Consorzi agrari, costituita con la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, e' persona giuridica e provvede, sotto la vigilanza e secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad indirizzare, coordinare, agevolare e controllare l'attivita' dei Consorzi agrari provinciali.
tolto: Essa inoltre esercita le attivita' previste dall'articolo precedente, con riguardo alle esigenze nazionali, sia direttamente, sia come fornitrice dei Consorzi agrari provinciali, e svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi federati.
tolto: La Federazione italiana dei Consorzi agrari e' autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzi agrari provinciali.
tolto: La Federazione provvede inoltre alla nomina ed eventuale revoca dei direttori, vice direttori e capi servizio dei Consorzi agrari provinciali, secondo le norme stabilite, in proposito, nel proprio statuto, ai sensi del successivo art. 35.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art19 · fonte del testo