Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I Consorzi agrari provinciali sono persone giuridiche ed hanno lo scopo di contribuire all'incremento e al miglioramento della produzione agricola nelle singole provincie del Regno, mediante l'esercizio di attivita' commerciali ed industriali, dirette a fornire agli agricoltori macchine, attrezzi, sementi, merci e materie utili all'esercizio dell'agricoltura; nonche' di agevolare ed eseguire la raccolta, il trasporto, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti agricoli.

[2]I Consorzi agrari sono altresi' organi di esecuzione degli Enti economici dell'agricoltura per quanto concerne le operazioni di ammasso obbligatorie e volontarie dei prodotti agricoli ed eventualmente quelle di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli contro cause nemiche.

[3]I Consorzi agrari provinciali sono autorizzati a compiere, in nome proprio o come enti intermediari, operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonche' anticipazioni ai produttori, in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235

1

Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".

Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1948

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

I Consorzi agrari sono altresi' organi di esecuzione degli Enti economici dell'agricoltura per tolto: quante, aggiunto: quanto concerne le operazioni di ammasso obbligatorie e volontarie dei prodotti agricoli ed eventualmente quelle tolto: di' aggiunto: di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli contro cause nemiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235

    Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art18 · fonte del testo