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[1]I Consorzi agrari provinciali sono persone giuridiche ed hanno lo scopo di contribuire all'incremento e al miglioramento della produzione agricola nelle singole provincie del Regno, mediante l'esercizio di attivita' commerciali ed industriali, dirette a fornire agli agricoltori macchine, attrezzi, sementi, merci e materie utili all'esercizio dell'agricoltura; nonche' di agevolare ed eseguire la raccolta, il trasporto, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti agricoli.
[2]I Consorzi agrari sono altresi' organi di esecuzione degli Enti economici dell'agricoltura per quanto concerne le operazioni di ammasso obbligatorie e volontarie dei prodotti agricoli ed eventualmente quelle di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli contro cause nemiche.
[3]I Consorzi agrari provinciali sono autorizzati a compiere, in nome proprio o come enti intermediari, operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonche' anticipazioni ai produttori, in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235
1Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009
