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[1]I Consorzi agrari provinciali sono persone giuridiche ed hanno lo scopo di contribuire all'incremento e al miglioramento della produzione agricola nelle singole provincie del Regno, mediante l'esercizio di attivita' commerciali ed industriali, dirette a fornire agli agricoltori macchine, attrezzi, sementi, merci e materie utili all'esercizio dell'agricoltura; nonche' di agevolare ed eseguire la raccolta, il trasporto, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti agricoli.

[2]I Consorzi agrari sono altresi' organi di esecuzione degli Enti economici dell'agricoltura per quante, concerne le operazioni di ammasso obbligatorie e volontarie dei prodotti agricoli ed eventualmente quelle di' difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli contro cause nemiche.

[3]I Consorzi agrari provinciali sono autorizzati a compiere, in nome proprio o come enti intermediari, operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonche' anticipazioni ai produttori, in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art18 · fonte del testo