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[1]La Federazione italiana dei Consorzi agrari, costituita con la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, e' persona giuridica e provvede, sotto la vigilanza e secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad indirizzare, coordinare, agevolare e controllare l'attivita' dei Consorzi agrari provinciali.

[2]Essa inoltre esercita le attivita' previste dall'articolo precedente, con riguardo alle esigenze nazionali, sia direttamente, sia come fornitrice dei Consorzi agrari provinciali, e svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi federati.

[3]La Federazione italiana dei Consorzi agrari e' autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzi agrari provinciali.

[4]La Federazione provvede inoltre alla nomina ed eventuale revoca dei direttori, vice direttori e capi servizio dei Consorzi agrari provinciali, secondo le norme stabilite, in proposito, nel proprio statuto, ai sensi del successivo art. 35.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art19 · fonte del testo