Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948. Leggi il testo vigente →
[1]La Federazione italiana dei Consorzi agrari, costituita con la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, e' persona giuridica e provvede, sotto la vigilanza e secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad indirizzare, coordinare, agevolare e controllare l'attivita' dei Consorzi agrari provinciali.
[2]Essa inoltre esercita le attivita' previste dall'articolo precedente, con riguardo alle esigenze nazionali, sia direttamente, sia come fornitrice dei Consorzi agrari provinciali, e svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi federati.
[3]La Federazione italiana dei Consorzi agrari e' autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzi agrari provinciali.
[4]La Federazione provvede inoltre alla nomina ed eventuale revoca dei direttori, vice direttori e capi servizio dei Consorzi agrari provinciali, secondo le norme stabilite, in proposito, nel proprio statuto, ai sensi del successivo art. 35.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948
