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[1]La Federazione italiana dei Consorzi agrari, costituita con la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, e' persona giuridica e provvede, sotto la vigilanza e secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad indirizzare, coordinare, agevolare e controllare l'attivita' dei Consorzi agrari provinciali.
[2]Essa inoltre esercita le attivita' previste dall'articolo precedente, con riguardo alle esigenze nazionali, sia direttamente, sia come fornitrice dei Consorzi agrari provinciali, e svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi federati.
[3]La Federazione italiana dei Consorzi agrari e' autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzi agrari provinciali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235
1Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009
