Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La Federazione italiana dei Consorzi agrari, costituita con la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, e' persona giuridica e provvede, sotto la vigilanza e secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad indirizzare, coordinare, agevolare e controllare l'attivita' dei Consorzi agrari provinciali.

[2]Essa inoltre esercita le attivita' previste dall'articolo precedente, con riguardo alle esigenze nazionali, sia direttamente, sia come fornitrice dei Consorzi agrari provinciali, e svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi federati.

[3]La Federazione italiana dei Consorzi agrari e' autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzi agrari provinciali.

[4]La Federazione provvede inoltre alla nomina ed eventuale revoca dei direttori, vice direttori e capi servizio dei Consorzi agrari provinciali, secondo le norme stabilite, in proposito, nel proprio statuto, ai sensi del successivo art. 35. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235

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Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".

Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1948

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235

    Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art19 · fonte del testo