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[1]Il patrimonio dei Consorzi agrari provinciali e' costituito:
- a)delle quote provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti ai soci dei soppressi Consorzi agrari ed Enti cooperativi, non ancora rimborsate agli interessati;
- b)delle quote di partecipazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari;
- c)delle quote di partecipazione di altre persone fisiche e giuridiche, le quali esercitino un'attivita' agricola, ovvero un'attivita' creditizia a favore dell'agricoltura, nel territorio della provincia;
- d)di ogni attivita' patrimoniale che pervenga ai Consorzi agrari;
- e)del fondo di riserva.
[2]Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso gli Enti.
[3]Il diritto di recesso e' regolato dagli statuti.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948
