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[1]Il patrimonio dei Consorzi agrari provinciali e' costituito:

  • a)delle quote provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti ai soci dei soppressi Consorzi agrari ed Enti cooperativi, non ancora rimborsate agli interessati;
  • b)delle quote di partecipazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari;
  • c)delle quote di partecipazione di altre persone fisiche e giuridiche, le quali esercitino un'attivita' agricola, ovvero un'attivita' creditizia a favore dell'agricoltura, nel territorio della provincia;
  • d)di ogni attivita' patrimoniale che pervenga ai Consorzi agrari;
  • e)del fondo di riserva.

[2]Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso gli Enti.

[3]Il diritto di recesso e' regolato dagli statuti.

[4]Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa la facolta' di chiedere il rimborso delle quote indicate alla lettera a), di cui all'art. 1, 7° comma, della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art20 · fonte del testo