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[1]Il patrimonio dei Consorzi agrari provinciali e' costituito:
- a)delle quote provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti ai soci dei soppressi Consorzi agrari ed Enti cooperativi, non ancora rimborsate agli interessati;
- b)delle quote di partecipazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari;
- c)delle quote di partecipazione di altre persone fisiche e giuridiche, le quali esercitino un'attivita' agricola, ovvero un'attivita' creditizia a favore dell'agricoltura, nel territorio della provincia;
- d)di ogni attivita' patrimoniale che pervenga ai Consorzi agrari;
- e)del fondo di riserva.
[2]Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso gli Enti.
[3]Il diritto di recesso e' regolato dagli statuti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235
1Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009
