Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il patrimonio dei Consorzi agrari provinciali e' costituito:

  • a)delle quote provenienti dalla trasformazione delle azioni spettanti ai soci dei soppressi Consorzi agrari ed Enti cooperativi, non ancora rimborsate agli interessati;
  • b)delle quote di partecipazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari;
  • c)delle quote di partecipazione di altre persone fisiche e giuridiche, le quali esercitino un'attivita' agricola, ovvero un'attivita' creditizia a favore dell'agricoltura, nel territorio della provincia;
  • d)di ogni attivita' patrimoniale che pervenga ai Consorzi agrari;
  • e)del fondo di riserva.

[2]Le quote suddette non sono cedibili con effetto verso gli Enti.

[3]Il diritto di recesso e' regolato dagli statuti.

[4]Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa la facolta' di chiedere il rimborso delle quote indicate alla lettera a), di cui all'art. 1, 7° comma, della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235

1

Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".

Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1948

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235

    Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art20 · fonte del testo