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[1]I servizi di gestione degli ammassi obbligatori e volontari dei prodotti agricoli costituiscono una sezione del Consorzio agrario provinciale, con separata contabilita' per ciascun ammasso, e sono soggetti al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di quello delle finanze e dell'Ente economico per il ramo produttivo cui corrispondono i vari prodotti ammassati.
[2]Tale disposizione si applica anche ai servizi di utilizzazione collettiva e di vendita vincolata dei prodotti agricoli. Spetta ai Consorzi agrari, nella loro qualita' di esecutori delle operazioni di ammasso obbligatorio e volontario, di assumere la veste di obbligati nei rapporti con le aziende di credito finanziatrici degli ammassi stessi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235
1Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009
