Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I servizi di gestione degli ammassi obbligatori e volontari dei prodotti agricoli costituiscono una sezione del Consorzio agrario provinciale, con separata contabilita' per ciascun ammasso, e sono soggetti al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di quello delle finanze e dell'Ente economico per il ramo produttivo cui corrispondono i vari prodotti ammassati.

[2]Tale disposizione si applica anche ai servizi di utilizzazione collettiva e di vendita vincolata dei prodotti agricoli. Spetta ai Consorzi agrari, nella loro qualita' di esecutori delle operazioni di ammasso obbligatorio e volontario, di assumere la veste di obbligati nei rapporti con le aziende di credito finanziatrici degli ammassi stessi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235

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Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".

Testo in vigore dal 31 ottobre 1948 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1948

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235

    Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 ha disposto (con l'art. 39) che "Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art22 · fonte del testo