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[1]I servizi di gestione degli ammassi obbligatori e volontari dei prodotti agricoli costituiscono una sezione del Consorzio agrario provinciale, con separata contabilita' per ciascun ammasso, e sono soggetti al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di quello delle finanze e dell'Ente economico per il ramo produttivo cui corrispondono i vari prodotti ammassati.
[2]Tale disposizione si applica anche ai servizi di utilizzazione collettiva e di vendita vincolata dei prodotti agricoli. Spetta ai Consorzi agrari, nella loro qualita' di esecutori delle operazioni di ammasso obbligatorio e volontario, di assumere la veste di obbligati nei rapporti con le aziende di credito finanziatrici degli ammassi stessi.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948
