Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 11 — Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare

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L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio. I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 30 marzo 1978

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art11 · fonte del testo