Art. 11 — Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare
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L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio. I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 30 marzo 1978
