Art. 30 — Giuramento
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Nell'assumere l'ufficio per la sessione alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente, nell'aula delle pubbliche udienze ed alla presenza del pubblico ministero, prestano giuramento con la seguente formula: "((Con la ferma volonta' di compiere da uomo di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenita' prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialita', e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinche' la sentenza riesca quale la societa' l'attende: affermazione di verita' e di giustizia. Giuro altresi' di conservare il segreto))". Dell'avvenuta prestazione del giuramento e' compilato processo verbale, e deve farsene menzione, a pena di nullita', nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione.
Testo in vigore dal 6 maggio 1952 al 18 gennaio 1957
