Art. 30 — Giuramento
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Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 25 ottobre 1989
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Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 25 ottobre 1989
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4 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1952 al 18 gennaio 1957. 147 parole tolte.
tolto: Nell'assumere l'ufficio per la sessione alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente, nell'aula delle pubbliche udienze ed alla presenza del pubblico ministero, prestano giuramento con la seguente formula: "Con la ferma volonta' di compiere da uomo di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenita' prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialita', e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinche' la sentenza riesca quale la societa' l'attende: affermazione di verita' e di giustizia. Giuro altresi' di conservare il segreto". Dell'avvenuta prestazione del giuramento e' compilato processo verbale, e deve farsene menzione, a pena di nullita', nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art30 · fonte del testo