Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 51 — Composizione provvisoria delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello

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Fino a quando non funzioneranno le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta dalla presente legge, la Corte di assise e' composta di un consigliere di Corte di appello, che la presiede, di un giudice, nominati entrambi con decreto del primo presidente della Corte di appello, e di sei giudici popolari scelti secondo le norme attualmente in vigore e che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 9 della presente legge. Essa esercita la propria giurisdizione nel circolo e nella sede assegnati dall'ordinamento vigente alla corrispondente Corte di assise. In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del Distretto, designata con decreto del primo presidente della Corte di appello, assume nella attuale sua composizione le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del Distretto. Tuttavia i magistrati componenti la Corte di assise devono in ogni caso possedere i requisiti preveduti dall'art. 4, lettere a) e b), della presente legge. I giudici popolari devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 9 della presente legge e le sostituzioni eventualmente necessarie sono disposte con decreto del primo presidente della Corte di appello.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 14 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art51 · fonte del testo