Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 8 — Nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello

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Il presidente e gli altri magistrati che compongono le Corti d'assise e le Corti d'assise di appello sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Uno stesso magistrato puo' essere destinato a presiedere o a comporre piu' Corti di assise o piu' Corti d'assise di appello comprese nel distretto della Corte di appello. Con lo stesso decreto sono nominati altresi' un presidente e un magistrato supplenti per ogni Corte di assise o Corte d'assise di appello. Quando anche i magistrati supplenti delle Corti d'assise e delle Corti d'assise di appello mancano o sono impediti, vengono sostituiti con decreto motivato del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la Corte stessa.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 6 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art8 · fonte del testo