Art. 8 — Nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello
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Il presidente e gli altri magistrati che compongono le Corti d'assise e le Corti d'assise di appello sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Uno stesso magistrato puo' essere destinato a presiedere o a comporre piu' Corti di assise o piu' Corti d'assise di appello comprese nel distretto della Corte di appello. Con lo stesso decreto sono nominati altresi' un presidente e un magistrato supplenti per ogni Corte di assise o Corte d'assise di appello. Quando anche i magistrati supplenti delle Corti d'assise e delle Corti d'assise di appello mancano o sono impediti, vengono sostituiti con decreto motivato del ((presidente della Corte di appello)), sentito il procuratore generale presso la Corte stessa.
Testo in vigore dal 6 maggio 1952 al 26 novembre 1987
