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Il Collegio sindacale e' costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti. Due membri effettivi e due membri supplenti in rappresentanza degli iscritti all'Ente, ed un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il sindaco effettivo designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la presidenza del Collegio sindacale. Tutti i sindaci debbono essere invitati alle riunioni della assemblea nazionale e quelli effettivi anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati. I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, controllare che le erogazioni corrispondano alle deliberazioni degli Organi competenti, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione all'assemblea nazionale. Il sindaco elettivo e' sostituito, in caso di decadenza, dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto.
Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 aprile 1991
