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Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di eta', con almeno 15 anni di contribuzione. La pensione di invalidita' si consegue a qualunque eta' nel caso di inabilita' totale e permanente alla professione di veterinario, purche' risultino versati i contributi di almeno 10 anni. L'assicurato che al compimento del 65° anno di eta' non possa far valere 15 anni di contribuzione potra' continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Hanno diritto alla pensione di riversibilita', nella misura di cui all'articolo 23, i superstiti dell'iscritto, deceduto dopo almeno 10 anni di iscrizione e di contribuzione, ed i superstiti del pensionato. I superstiti aventi diritto alla pensione di riversibilita' sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termini di legge erano a completo carico dell'iscritto. La pensione di riversibilita' non e' concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma. Lo stato di inabilita' totale e permanente deve risultare chiaramente da un certificato del medico provinciale, che l'iscritto deve presentare insieme alla domanda di pensione di invalidita'. La concessione della pensione di invalidita' e' subordinata agli accertamenti che l'Ente riterra' opportuno fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio Collegio medico. L'Ente puo' disporre, in ogni momento, opportuni controlli, per accertare la permanenza dell'inabilita' totale che da' diritto a pensione. La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilita' totale ed e' sospesa nei confronti dell'interessato che ritenti di sottoporsi ai controlli suddetti. Sulle eventuali contestazioni relative al grado di invalidita' decide, in linea definitiva ed inappellabile, un Collegio medico arbitrale composto da due medici, iscritti agli albi professionali da almeno 10 anni e presieduto dal medico provinciale di Roma. I due medici iscritti agli albi professionali sono nominati in seguito a designazione di una terna fatta rispettivamente sia da parte dell'Ente che da parte dell'iscritto interessato. La pensione di invalidita' non e' cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.
Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 11 novembre 1967
