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((Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 650 anno di eta', con almeno 15 anni di contribuzione. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacita' all'esercizio della sua professione ed abbia contribuito all'Ente da almeno due anni all'atto della sopravvenuta invalidita'. L'assicurato che al compimento del 650 anno di eta' non possa far valere 15 anni di contribuzione potra' continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidita', spetta una pensione ai superstiti nella misura di cui al successivo articolo 23. I superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termine di legge erano a carico dell'iscritto o del pensionato)). La pensione di riversibilita' non e' concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma. Lo stato di inabilita' totale e permanente deve risultare chiaramente da un certificato del medico provinciale, che l'iscritto deve presentare insieme alla domanda di pensione di invalidita'. La concessione della pensione di invalidita' e' subordinata agli accertamenti che l'Ente riterra' opportuno fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio Collegio medico. L'Ente puo' disporre, in ogni momento, opportuni controlli, per accertare la permanenza dell'inabilita' totale che da' diritto a pensione. La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilita' totale ed e' sospesa nei confronti dell'interessato che ritenti di sottoporsi ai controlli suddetti. Sulle eventuali contestazioni relative al grado di invalidita' decide, in linea definitiva ed inappellabile, un Collegio medico arbitrale composto da due medici, iscritti agli albi professionali da almeno 10 anni e presieduto dal medico provinciale di Roma. I due medici iscritti agli albi professionali sono nominati in seguito a designazione di una terna fatta rispettivamente sia da parte dell'Ente che da parte dell'iscritto interessato. La pensione di invalidita' non e' cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

Testo in vigore dal 11 novembre 1967 al 22 giugno 2000

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 187/2000

    Ha colpito questo articolo
    13 giugno 2000

    È costituzionalmente illegittimo, per lesione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 22, sesto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge del veterinario, che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato, in quanto, alla stregua di un principio generale - già affermato dalla giurisprudenza costituzionale anteriore e recepito dalle leggi - il diritto in questione non può essere subordinato alla durata minima del vincolo matrimoniale ne' limitato immotivatamente. Resta assorbito l'ulteriore profilo (relativo alla lesione dell'art. 38 Cost.). - V. sentenze (richiamate) nn. 110/1999, 162/1994, 1/1992, 450/1991, 189/1991, 123/1990.

    Art. 22 Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 245/1991

    Altra decisione
    30 maggio 1991

    Restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce della sopravvenuta normativa, art. 7, primo comma, legge 12 aprile 1991, n. 136. (Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) il quale ha stabilito che le pensioni "sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato".

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1962 al 11 novembre 1967. 53 parole tolte, 78 parole aggiunte.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del tolto: 65° aggiunto: 650 anno di eta', con almeno 15 anni di contribuzione. La pensione di invalidita' tolto: si consegue a qualunque eta' nel caso di inabilita' totale e permanente alla professione di veterinario, purche' risultino versati i contributi di almeno 10 anni aggiunto: spetta all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacita' all'esercizio della sua professione ed abbia contribuito all'Ente da almeno due anni all'atto della sopravvenuta invalidita'. L'assicurato che al compimento del tolto: 65° aggiunto: 650 anno di eta' non possa far valere 15 anni di contribuzione potra' continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. tolto: Hanno aggiunto: Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione di tolto: riversibilita', aggiunto: invalidita', spetta una pensione ai superstiti nella misura di cui tolto: all'articolo 23, i superstiti dell'iscritto, deceduto dopo almeno 10 anni di iscrizione e di contribuzione, ed i superstiti del pensionato aggiunto: al successivo articolo 23. I superstiti aventi diritto alla pensione aggiunto: indiretta o di riversibilita' sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a tolto: termini aggiunto: termine di legge erano a tolto: completo carico dell'iscritto aggiunto: carico dell'iscritto o del pensionato. La pensione di riversibilita' non e' concessa nei casi in cui i matrimoni, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art22 · fonte del testo