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All'alto del pensionamento le ostetriche che, oltre a quella corrisposta dall'E.N.P.A.O., non godono di altra pensione per la quale intervenga un contributo dello Stato, hanno diritto ad una maggioranza del trattamento previdenziale di lire 3000 mensili inizialmente a carico dello Stato nei limiti di un contributo straordinario di lire 300 milioni. Al relativo onere si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1962 al 27 aprile 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art33 · fonte su Normattiva