Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 15 — Assegno di superinvalidita

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In aggiunta alla pensione ed all'assegno rinnovabile, gli invalidi affetti da mutilazioni o infermita' elencate nella tabella E annessa alla presente legge hanno diritto ad un assegno di superinvalidita', non riversibile, nella misura indicata dalla tabella stessa.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art15 · fonte su Normattiva