Art. 52 — Figli equiparati ai legittimi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →
I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi, nel diritto a pensione di guerra. Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati per decreto del Presidente della Repubblica, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente comma, il decreto di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 600 anno di eta' da parte del militare o del civile; ovvero, anteriore alla data dell'evento che cagiono' la morte del militare e del civile.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
