Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 52 — Figli equiparati ai legittimi

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I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi, nel diritto a pensione di guerra. Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati per decreto del Presidente della Repubblica, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente comma, il decreto di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 600 anno di eta' da parte del militare o del civile; ovvero, anteriore alla data dell'evento che cagiono' la morte del militare e del civile.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art52 · fonte su Normattiva