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[1](Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2° all'8° categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra).

[2]Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermita' ascrivibile dalla 2° all'8° categoria dell'annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', alla vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, spetta il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L, purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma. Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 50, 51 e 52. Nei casi in cui con la vedova coesistano orfani minorenni il trattamento di cui al presente articolo e' concesso in misura maggiorata secondo quanto stabilito dalla predetta tabella L. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono equiparati ai minorenni i figli e le figlie nubili qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, nonche' i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il 26° anno di eta'. Nei casi in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto o dai figli equiparati ai legittimi ai sensi del secondo comma dell'articolo 52, il trattamento economico di cui al primo comma del presente articolo viene ripartito in base ai criteri stabiliti dall'articolo 56, pero' la maggiorazione del trattamento disposta dal terzo comma del presente articolo e' devoluta esclusivamente agli orfani. Alla concessione del trattamento di cui alla tabella L provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale. Se l'invalido gia' provvisto di pensione o di assegno muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento di cui al presente articolo non e' di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa loro spettare in conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 22 dicembre 1977

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 162/1994

    Ha colpito questo articolo
    28 aprile 1994

    Alla stregua dei principi, che sul piano dei valori costituzionali si riconnettono all'istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autoresponsabile ed in forza dei quali sono già state espunte dall'ordinamento, con sentenze della Corte costituzionale, diverse norme che, sia nell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato, ponevano limitazioni, sotto il profilo dell'esigenza di una durata minima del matrimonio, all'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova, vanno riconosciuti illegittimi, in materia di pensioni di guerra, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., l'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui dispongono che - quando il militare o il civile, mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della tabella A annessa alla legge, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità - il trattamento di riversibilità spetta alla vedova "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma". La decisione adottata risponde altresì all'esigenza di ricondurre le norme denunciate ad omogeneità di disciplina rispetto a quelle (artt. 44, ultimo comma, e, rispettivamente, 40, terzo comma, delle stesse leggi nn. 313 del 1968 e 915 del 1978) dichiarate illegittime, con sentenza n. 450 del 1991, in quanto subordinavano alla suddetta condizione il diritto del coniuge superstite alla pensione di guerra in caso di matrimonio avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile. - V., oltre a S. n. 450/1991, già citata nel testo, S. nn. 123/1990, 189/1991 e 1/1992. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 51 Testo unico pensioni di guerra

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  • Ordinanza n. 541/1995

    Questione inammissibile
    29 dicembre 1995

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norme già dichiarate costituzionalmente illegittime 'in parte qua'. - S. n. 162/1994. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

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  • Ordinanza n. 274/1992

    Questione inammissibile
    12 giugno 1992

    Manifesta inammissibilità della questione per inadeguatezza della motivazione sotto il profilo della rilevanza, non risultando nella ordinanza di rimessione se il caso concerna una pretesa di pensione di riversibilità ex art. 44, terzo comma, ovvero ex art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché ex art. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978,n. 915. - V., la sent. n. 450/1991 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, l. 18 marzo 1969, n. 313, e 40, terzo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

    Art. 3 cost. · Art. 44 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 40 Testo unico pensioni di guerra

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art59 · fonte su Normattiva