Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 63 — Estensione in favore degli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni)

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Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 280 anno di eta', purche' non esplichino attivita' lavorativa e non abbiano redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art63 · fonte su Normattiva