Art. 75 — Collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro
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Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni che, alla data del decesso del militare o del civile, siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro o che divengano tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre. Nel caso di inabilita' temporanea si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 48.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 3 aprile 1969
