Art. 75 — Collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro
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Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni che, alla data del decesso del militare o del civile, siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro o che divengano tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre.3 Nel caso di inabilita' temporanea si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 48.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 marzo 1969 n. 53 (in G.U. 1a s.s. 02/04/1969 n. 85) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente alle stesse parti, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 64, comma primo, lett. c, 75, comma primo, e 76, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 sul "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra"."
Testo in vigore dal 3 aprile 1969 al 27 febbraio 1975
