Riordinamento della previdenza marinara

Art. 22 — Concorso finanziario dello Stato

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A decorrere dall'anno 1966, il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, e' elevato da lire 1.700 milioni a lire 2.650 milioni annui. L'ammontare complessivo del contributo annuo di cui al precedente comma e' destinato, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge ed in relazione alle norme di cui agli articoli 3 e 51 della stessa:

  • a)per lire 2.050 milioni alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;
  • b)per lire 600 milioni al Fondo istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, ad integrazione del contributo annuo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera a), di detta legge. Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo e' concesso dallo Stato alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo straordinario di lire 5 miliardi - da ripartirsi in cinque annualita' uguali a far tempo dall'anno 1967 - destinato a concorrere alla riduzione dell'onere derivante agli armatori ed ai marittimi dei pescherecci stessi dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 7. Con la forma e le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 7 e' determinata annualmente l'aliquota contributiva da applicarsi per la medesima categoria di marittimi, tenendo conto del concorso statale di cui al precedente comma. Al maggiore onere di lire 950 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 derivante allo Stato dall'applicazione del primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. All'onere di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967, derivante allo Stato dall'applicazione del comma terzo del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 14 maggio 1968

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