Art. 62 — Le aliquote contributive
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A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione speciale, la costituzione della riserva di cui all'articolo 63 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 64 e' dovuto un contributo pari al 20 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61, posto per il 14,35 per cento a carico delle aziende e per il 5,65 per cento a carico dello iscritto. In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione speciale devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e di superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento. L'aliquota contributiva della Gestione speciale puo' essere modificata in relazione alle risultanze annuali di gestione ed a conguaglio degli avanzi e dei disavanzi annuali della medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109. La Cassa nazionale per la previdenza marinara effettua la riscossione dell'importo complessivo dei contributi di cui al presente articolo, secondo le norme contenute nell'articolo 66, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e ne cura la ripartizione fra le gestioni interessate.
Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973
