Riordinamento della previdenza marinara

Art. 65 — Requisiti per il diritto a pensione

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L'iscritto alla Gestione speciale ha diritto di conseguire la pensione, quando sia dispensato dal servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 58 e si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • a)abbia compiuto 60 anni di eta' con almeno 20 anni di contribuzione ovvero 65 anni di eta' con 10 anni di contribuzione o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di eta' sono ridotti, rispettivamente, a 55 e 60 anni per le donne;
  • b)sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione. La pensione si consegue a qualsiasi eta' ove si tratti di appartenenti al personale di stato maggiore navigante rimasti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio, occorso mentre erano imbarcati o per causa di servizio, o di malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcati. Nei casi previsti dal precedente secondo comma, l'importo della pensione non potra' essere inferiore alla meta' della media annua delle retribuzioni di cui al primo comma del successivo articolo 67. Per il personale di stato maggiore navigante, i periodi di contribuzione di cui al primo comma comprendono anche i periodi di navigazione effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con iscrizione, sia alla Gestione marittimi, sia alla Gestione speciale; detti periodi cessano, pertanto, dal produrre qualsiasi effetto ai fini della prestazione della Gestione marittimi. Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al secondo comma e' ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta non superi la retribuzione annua percepita dall'iscritto alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.

Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 213/1972

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1972

    La modifica introdotta dall'art. 65, primo comma, lett. a), della legge 27 luglio 1967, n. 658 - col quale sono stati stabiliti per il personale di stato maggiore navigante gli stessi requisiti per il diritto a pensione già previsti per il solo personale amministrativo dall'art. 71 del testo unico n. 2109 del 1962 - è la necessaria conseguenza della cessazione dell'iscrizione alla Gestione marittimi e della equiparazione di detto personale agli amministrativi per quanto riguarda l'iscrizione alla Gestione speciale e all'assicurazione generale obbligatoria. Ne' è possibile istituire un confronto con i requisiti, in parte diversi, previsti per il diritto a pensione degli iscritti alla Gestione marittimi, perché il rapporto di lavoro degli ufficiali dello stato maggiore navigante differisce notevolmente dal rapporto di lavoro dei marittimi dipendenti dagli armatori liberi. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che per il vecchio ordinamento erano sufficienti quindici anni di servizi utili per conseguire il diritto a pensione e per il personale addetto al servizio di macchina vi era altresì la possibilità di andare in pensione prima del sessantesimo anno di età.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 67 Riordinamento della previdenza marinara

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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