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((I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª con eta' inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado delle loro invalidita', possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro ed alle sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vegono ascritti alla 1ª categoria senza assegno di superinvalidita' e fruiscono del trattamento corrispondente. Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi di guerra, che abbiano beneficiato del trattamento di 1ª categoria per incollocabilita', viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 10, lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni. L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilita'. Qualora il Collegio si pronunci per incollocabilita', la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermita' che ha dato luogo alla liquidazione della pensione ed assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma. Il trattamento di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 41, ne' con la indennita' di disoccupazione, ed e' liquidato finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione. Tale trattamento puo' essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro per il tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concesso)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 aprile 1953, n. 263

2

con decorrenza dal 1 luglio 1953

La L. 11 aprile 1953, n. 263 ha disposto (con l'art. 4) che "L'ammontare dell'assegno di incollocamento, previsto dal secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, e' elevato con effetto dal 1 luglio 1953, da lire 72.000 a lire 144.000 annue."

Testo in vigore dal 21 dicembre 1961 al 30 maggio 1967

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 2/1980

    Questione infondata
    23 gennaio 1980

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, sollevata dalla Corte dei conti con ordinanza del 3 marzo 1975 in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 58 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1953 al 21 dicembre 1961. 195 parole tolte, 265 parole aggiunte.

tolto: Gliaggiunto: I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno tolto: di categoria inferiore alla prima, aggiunto: delle categorie dalla 2ª all'8ª con eta' inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi tolto: dell'art. 2 della legge 21 agosto 1921 aggiunto: dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. tolto: 1312 aggiunto: 375, in quanto, per la natura ed il grado tolto: della loro invalidita' aggiunto: delle loro invalidita', possano riuscire di pregiudizio alla salute ed tolto: alla sicurezza aggiunto: incolumita' dei compagni di lavorotolto: , aggiunto: ed alle sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, tolto: verranno aggiunto: vegono ascritti alla 1ª categoria tolto: nel grado di coloro che non fruiscono degli assegni di superinvalidita' e fruiranno della pensione complessiva corrispondente. Agli aggiunto: senza assegno di superinvalidita' e fruiscono del trattamento corrispondente. Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi di guerra tolto: forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla 1ª, che siano di eta' inferiore ai 40 anni compiuti e che siano incollocati e' concesso un assegno di lire 72.000 annue. La domanda per conseguire l'assegnoaggiunto: , che abbiano beneficiato del trattamento di 1ª categoria per incollocabilita', viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 10, lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni. L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al tolto: presente articolo, deve essere corredata da attestazione rilasciata dall'Opera aggiunto: precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilita'. Qualora il Collegio si pronunci per incollocabilita', la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerratolto: , dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi. Il Ministro per il tesoro provvede in merito previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche, di cui ai successivi articoli 103 e 104. La pensione o l'assegno di la categoria o l'assegno di incollocamento decorrono dal primo aggiunto: trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermita' che ha dato luogo alla liquidazione della pensione ed assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma. Il trattamento di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; tolto: essi non sono cumulabili aggiunto: non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui tolto: all'art. aggiunto: al precedente articolo 41, ne' tolto: col sussidio di disoccupazione finche' questo sia corrisposto; vengono liquidati per periodi di due anni e possono essere rinnovati su domanda dell'interessato, aggiunto: con la indennita' di disoccupazione, ed e' liquidato finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione. tolto: Il passaggio di categoria di cui al primo comma e l'assegno di cui al secondo comma possono aggiunto: Tale trattamento puo' essere in ogni tempo tolto: revocati aggiunto: revocato con provvedimento del Ministro per il tesorotolto: , quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali tolto: furono concessi aggiunto: fu concesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art44 · fonte del testo