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((I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª con eta' inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado delle loro invalidita', possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro ed alle sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vegono ascritti alla 1ª categoria senza assegno di superinvalidita' e fruiscono del trattamento corrispondente. Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi di guerra, che abbiano beneficiato del trattamento di 1ª categoria per incollocabilita', viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 10, lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni. L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilita'. Qualora il Collegio si pronunci per incollocabilita', la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermita' che ha dato luogo alla liquidazione della pensione ed assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma. Il trattamento di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 41, ne' con la indennita' di disoccupazione, ed e' liquidato finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione. Tale trattamento puo' essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro per il tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concesso)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 aprile 1953, n. 263
2con decorrenza dal 1 luglio 1953
La L. 11 aprile 1953, n. 263 ha disposto (con l'art. 4) che "L'ammontare dell'assegno di incollocamento, previsto dal secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, e' elevato con effetto dal 1 luglio 1953, da lire 72.000 a lire 144.000 annue."
Testo in vigore dal 21 dicembre 1961 al 30 maggio 1967
