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Gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, con eta' inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, che risultino effettivamente incollocati, verranno ascritti alla 1ª categoria nel grado di coloro che non fruiscono degli assegni di superinvalidita' e fruiranno della pensione complessiva corrispondente. Agli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla 1ª, che siano di eta' inferiore ai 40 anni compiuti e che siano incollocati e' concesso un assegno di lire 72.000 annue. 2 La domanda per conseguire l'assegno di cui al presente articolo, deve essere corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi. Il Ministro per il tesoro provvede in merito previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche, di cui ai successivi articoli 103 e 104. La pensione o l'assegno di la categoria o l'assegno di incollocamento decorrono dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda; essi non sono cumulabili con l'assegno di previdenza di cui all'art. 41, ne' col sussidio di disoccupazione finche' questo sia corrisposto; vengono liquidati per periodi di due anni e possono essere rinnovati su domanda dell'interessato, finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione. Il passaggio di categoria di cui al primo comma e l'assegno di cui al secondo comma possono essere in ogni tempo revocati con provvedimento del Ministro per il tesoro, quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali furono concessi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 aprile 1953, n. 263

2

con decorrenza dal 1 luglio 1953

La L. 11 aprile 1953, n. 263 ha disposto (con l'art. 4) che "L'ammontare dell'assegno di incollocamento, previsto dal secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, e' elevato con effetto dal 1 luglio 1953, da lire 72.000 a lire 144.000 annue."

Testo in vigore dal 28 aprile 1953 al 21 dicembre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 2/1980

    Questione infondata
    23 gennaio 1980

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, sollevata dalla Corte dei conti con ordinanza del 3 marzo 1975 in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 58 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1953

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 28 aprile 1953.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 aprile 1953, n. 263

    La L. 11 aprile 1953, n. 263 ha disposto (con l'art. 4) che "L'ammontare dell'assegno di incollocamento, previsto dal secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per gli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla prima, e' elevato con effetto dal 1 luglio 1953, da lire 72.000 a lire 144.000 annue."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art44 · fonte del testo