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Il tre per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio e destinato alla costituzione di una speciale riserva. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, potra' essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'art. 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 15 agosto 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art18 · fonte del testo