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E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto da forze armate, nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, e' stato occasionato dalle stesse.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 23 ottobre 1946

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art2 · fonte del testo