Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 1951 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto dalle Forze armate, nazionali alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quelle che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, e' stato occasionato dalle stesse.
[2]Si considerano inoltre fatti di guerra, in quanto compiuti dalle Forze armate, i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi ed in genere le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili, che non rientrino nelle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451. 5
[3]Sono equiparate alle Forze armate, di cui ai commi precedenti le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche, si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione. Per danni dipendenti da tali fatti la domanda di risarcimento deve essere presentata entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal giorno della esplosione, se questa avvenga, dopo l'anzidetta data.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 gennaio 1951, n. 10
5La L. 9 gennaio 1951, n. 10, nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 3) che "Nell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226, in luogo delle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, devono intendersi richiamate le disposizioni della presente legge".
Testo in vigore dal 7 febbraio 1951 al 16 dicembre 2009
