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[1]E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto dalle Forze armate, nazionali alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quelle che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, e' stato occasionato dalle stesse.
[2]Si considerano inoltre fatti di guerra, in quanto compiuti dalle Forze armate, i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi ed in genere le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili, che non rientrino nelle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451.
[3]Sono equiparate alle Forze armate, di cui ai commi precedenti le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche, si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione. Per danni dipendenti da tali fatti la domanda di risarcimento deve essere presentata entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal giorno della esplosione, se questa avvenga, dopo l'anzidetta data.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1946 al 7 febbraio 1951
