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[1]E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto dalle Forze armate, nazionali alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quelle che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, e' stato occasionato dalle stesse.

[2]Si considerano inoltre fatti di guerra, in quanto compiuti dalle Forze armate, i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi ed in genere le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili, che non rientrino nelle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451.

[3]Sono equiparate alle Forze armate, di cui ai commi precedenti le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche, si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione. Per danni dipendenti da tali fatti la domanda di risarcimento deve essere presentata entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal giorno della esplosione, se questa avvenga, dopo l'anzidetta data.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1946 al 7 febbraio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1946

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 23 ottobre 1946. 3 parole tolte, 140 parole aggiunte in 3 capoversi.

E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto tolto: da forze aggiunto: dalle Forze armate, nazionalitolto: , alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche tolto: quello aggiunto: quelle che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, e' stato occasionato dalle stesseaggiunto: .

aggiunto: Si considerano inoltre fatti di guerra, in quanto compiuti dalle Forze armate, i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi ed in genere le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili, che non rientrino nelle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451.

aggiunto: Sono equiparate alle Forze armate, di cui ai commi precedenti le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche, si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione. Per danni dipendenti da tali fatti la domanda di risarcimento deve essere presentata entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal giorno della esplosione, se questa avvenga, dopo l'anzidetta data.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art2 · fonte del testo