Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1940 al 14 dicembre 1947. Leggi il testo vigente →
Alla ricostituzione, a carico dello Stato, dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenze, nonche' delle chiese parrocchiali e assimilate, sara' provveduto dal Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 14 dicembre 1947
