Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1947 al 14 dicembre 1951. Leggi il testo vigente →
Alla ricostituzione, a carico dello Stato, dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenze, nonche' delle chiese parrocchiali e assimilate, sara' provveduto dal Ministero dei lavori pubblici. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1377
4Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1377 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, in forza della quale il Ministero dei lavori pubblici provvede, a carico dello Stato, alla ricostituzione dei beni distrutti o comunque danneggiati in dipendenza della guerra, degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza nonche' delle chiese parrocchiali ed assimilate, e' estesa agli edifici scolastici delle scuole governative industriali commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse".
Testo in vigore dal 14 dicembre 1947 al 14 dicembre 1951
