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[1]Sono esclusi dal risarcimento coloro che siano stati condannati per i reati previsti ai capi I e II del titolo primo, libro secondo, del Codice penale comune, nonche' agli articoli 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito, agli articoli 71, 72, 73, 74, 78, prima parte, 79, 80, 81, 82, del Codice penale militare marittimo, ed agli articoli 352 e 353 del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415.

[2]Le Commissioni di cui agli articoli 15 e 17 potranno negare qualsiasi indennizzo al danneggiato, qualora sia pro a voto che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alla entita' reale del danno.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art4 · fonte del testo