Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Applicabilità delle disposizioni censurate nel giudizio a quo - Motivazione sintetica ma non implausibile sulla rilevanza - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973, 14 della legge n. 890 del 1982 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. Il rimettente ha dato conto con motivazione sintetica, ma non implausibile, delle ragioni che inducono a fare applicazione delle disposizioni censurate.
sentenza 2/2020massima n. 41009 Riguarda ancheart. 14 legge 890/1982art. 1 legge 296/2006
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione diretta e semplificata di atti impositivi - Omessa comunicazione di avvenuta notifica in caso di mancata consegna personale al destinatario - Denunciata disparità di trattamento e irragionevolezza, violazione del diritto di difesa, del contraddittorio, dei principi di buon andamento e imparzialità della PA, nonché di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Censure analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973, 14 della legge n. 890 del 1982 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, censurati dalla Commissione tributaria regionale della Campania, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 11 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). Questioni analoghe sono già state dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, dalla sentenza n. 175 del 2018 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 104 del 2019, sul rilievo che nella notificazione diretta vi è un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il "limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica, fermo restando che la mancanza, in concreto, di "effettiva conoscenza" dell'atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. Né l'aggiuntiva evocazione nell'odierna ordinanza degli artt. 23, 97 e 11 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, offre elementi per una diversa valutazione delle questioni. ( Precedenti citati: sentenza n. 175 del 2018 e ordinanza n. 104 del 2019 ). Il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 90 del 2018, n. 281 del 2011 ).
sentenza 2/2020massima n. 41782 Riguarda ancheart. 14 legge 890/1982art. 1 legge 296/2006
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Duplice capo di censura - Esiti dello scrutinio prospettati in termini gradatamente sequenziali e quindi subordinati - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni sollevate, perché formulate in modo alternativo ed ancipite. Il dispositivo dell'ordinanza di rimessione presenta un duplice capo di censura perché ben può, il rimettente, prospettare in termini gradatamente sequenziali, e quindi subordinati, i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità, pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come "principale" e "subordinata". ( Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011 ). L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non deve necessariamente concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure; tuttavia sono inammissibili le questioni sollevate con una formulazione contraddittoria ed ambigua o con una conclusione ancipite. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanza n. 221 del 2017 ).
Rilevanza della questione incidentale - Dedotta applicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - Ammissibilità delle questioni.
Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, che consente all'agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento in forma diretta e semplificata. La parte appellante nel giudizio a quo sostiene la nullità della suddetta notifica semplificata - da cui deriverebbe la tempestività dell'impugnazione delle cartelle, la decadenza dal potere impositivo e comunque la prescrizione del credito tributario - che il giudice a quo è chiamato ad applicare e della cui legittimità costituzionale dubita.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione diretta e semplificata della cartella di pagamento - Omessa comunicazione di avvenuta notifica in caso di mancata consegna personale al destinatario - Denunciata violazione del principio di uguaglianza del diritto di difesa e del giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973. La norma - censurata nella parte in cui abilita il concessionario, poi divenuto agente, della riscossione alla notificazione diretta della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica della cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, come modificato con la legge n. 31 del 2008 - trova giustificazione nell'accentuato ruolo pubblicistico dell'agente per la riscossione, cui è delegato per legge l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche. Anche se la semplificazione insita nella notificazione diretta - il cui tratto più significativo è la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) - comporta un arretramento del diritto di difesa del destinatario, è comunque garantita un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli, attraverso il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale, cosicché gli scostamenti rispetto al regime ordinario non superano il limite di compatibilità con i parametri evocati. Lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva è suscettibile di essere riequilibrato attraverso un correttivo interpretativo che operi sul piano della rimessione in termini, attraverso un'applicazione estensiva di tale istituto - previsto dall'art. 6 dello statuto del contribuente - a favore del destinatario della notifica "diretta" della cartella di pagamento, il quale richieda la rimessione assumendo di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento presuntivo al fine di accogliere, o no, la richiesta. ( Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2016, n. 258 del 2012, n. 3 del 2010, n. 366 del 2007, n. 280 del 2005, n. 360 del 2003 e n. 346 del 1998; ordinanza n. 131 del 2007 ). Nella materia tributaria, l'obbligo dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica vale a integrare le formalità del procedimento notificatorio e, se violato, comporta la nullità della notifica. Tale obbligo vale a rafforzare il diritto di azione e di difesa del destinatario dell'atto, ma non costituisce, nella disciplina della notificazione, una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto. Il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011 ). Rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il limite inderogabile derivante dal diritto di difesa del notificatario, al quale deve essere assicurato il fondamentale diritto di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il suo diritto di difesa ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli. ( Precedente citato: sentenza n. 346 del 1998 ).
Riscossione esattoriale - Notificazione di cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali - Temporanea assenza di soggetto idoneo a ricevere l'atto presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario - Applicabilità delle modalità di notificazione mediante deposito nella casa comunale e conseguente perfezionamento della notificazione nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito dell'atto è affisso nell'albo del comune - Denunciata estensione del procedimento notificatorio nella casa comunale, riferito alle ipotesi di materiale impossibilità di notifica dell'atto nel luogo previsto in via generale dalla legge, anche all'ipotesi in cui sia noto il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario - Ordinanza di rimessione - Difetto di notificazione alla parte rimasta contumace nel giudizio principale - Necessità di integrazione del contraddittorio secondo un criterio di economia processuale, in assenza di termine perentorio per il giudizio costituzionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché provveda alla notificazione dell'ordinanza di rimessione al litisconsorte pretermesso.
In caso di mancata notifica dell'ordinanza di rimessione ad una delle parti del giudizio principale, non va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione ma va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché venga eseguita la notificazione dell'ordinanza di rimessione alla parte del giudizio principale alla quale non è stata notificata. Infatti in base all'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale), l'ordinanza di rimessione va: a) «notificata alle parti in causa»: tale norma è diretta a salvaguardare l'integrità del contraddittorio nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, prevedendo un caso speciale di litisconsorzio necessario (di tipo processuale). Pertanto, tale disposizione deve essere interpretata in armonia con le disposizioni del processo civile, tributario e amministrativo in base alle quali la mancata instaurazione del giudizio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta non l'inammissibilità dell'atto introduttivo, ma solo la necessità che il giudice ordini l'integrazione del contraddittorio. - V. citata ordinanza n. 81 del 1964.
sentenza 47/2012massima n. 36127 Riguarda ancheart. 60 Accertamento imposte sui redditi
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione della cartella di pagamento - Perfezionamento nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito nella casa comunale è affisso nell'albo del Comune - Modalità procedurale applicata non solo nei casi di irreperibilità assoluta (mancanza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione) ma anche nei casi di irreperibilità relativa (temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha sede l'ufficio, l'industria o il commercio) - Eccezione di inammissibilità dell'INPS - Reiezione.
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [ recte : terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b ), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010], del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60, «comma 1» [ rectius : «primo comma, alinea e lettera e )»], del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevata agli artt. 3 e 24 della Costituzione, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione assumendo che il difetto di notificazione dell'ordinanza di rimessione alla parte rimasta contumace nel giudizio principale (la s.p.a. Equitalia Polis) impedisce di ritenere perfezionata la speciale procedura di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (in forza del quale il giudice deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa») ed evidenzia la lesione del diritto della parte di costituirsi e di esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio di legittimità costituzionale (art. 25 della medesima legge n. 87 del 1953), in quanto detta notificazione è avvenuta all'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Polis (non costituita nel giudizio principale) o suoi successori l'ordinanza di rimessione ad opera del giudice remittente, in esito all'ordinanza n. 47 del 2012, a séguito della restituzione degli atti, il giudice rimettente.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione della cartella di pagamento - Perfezionamento nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito nella casa comunale è affisso nell'albo del Comune - Modalità procedurale applicata non solo nei casi di irreperibilità assoluta (mancanza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione) ma anche nei casi di irreperibilità relativa (temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha sede l'ufficio, l'industria o il commercio) - Eccezioni di inammissibilità dello Stato per aberratio icuts e omessa descrizione della fattispecie - Reiezione.
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1», del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60, «comma 1», del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevata agli artt. 3 e 24 della Costituzione, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione perché il rimettente sarebbe incorso in una aberratio ictus , avendo indicato, quale disposizione censurata, il «comma 1» dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativo alle forme di notificazione della cartella di pagamento e rispetto al quale non sono pertinenti le prospettate censure, e non il successivo «comma 4» [ recte : «terzo comma»] dello stesso articolo, il quale precisa le denunciate modalità e il momento di perfezionamento della notificazione di pagamento nei casi previsti dall'art. 140 cod. proc. civ. Infatti dal complessivo tenore dell'ordinanza di rimessione risulta chiaramente che il giudice a quo ha inteso censurare l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui dispone che, «nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile», la notificazione della cartella di pagamento si perfeziona «nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune». Ne deriva che l'oggetto della sollevata questione è costituito esclusivamente dal terzo comma di detto art. 26, il quale ha appunto tale contenuto normativo, a nulla rilevando che nell'ordinanza di rimessione sia erroneamente indicato, per un evidente lapsus calami, il «comma 1», anziché il solo «terzo comma», dell'articolo («terzo», beninteso, in relazione al testo applicabile alla fattispecie di causa ratione temporis , corrispondente all'attuale «quarto» comma, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b ), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione della cartella di pagamento - Perfezionamento nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito nella casa comunale è affisso nell'albo del Comune - Modalità procedurale applicata non solo nei casi di irreperibilità assoluta (mancanza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione) ma anche nei casi di irreperibilità relativa (temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha sede l'ufficio, l'industria o il commercio) - Eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza prospettate dall'INPS, dalla Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI), e dallo Stato - Reiezione.
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b ), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010], del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60, «comma 1» [ rectius : «primo comma, alinea e lettera e )»], del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevata agli artt. 3 e 24 della Costituzione, va rigettata l'eccepita l'inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie, perché il rimettente non avrebbe precisato la natura del credito posto in riscossione (in particolare, se di diritto pubblico o di diritto privato) e, quindi, senza chiarire se sussista una posizione di parità tra le parti. Nell'ordinanza di rimessione è espressamente affermato sia che il giudizio principale ha ad oggetto la riscossione di crediti previdenziali dell'INPS, sia che l'opposizione è stata proposta dal debitore ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, cioè davanti al giudice del lavoro avverso l'iscrizione a ruolo di crediti di enti previdenziali, non sussistendo, dunque, dubbio alcuno circa la natura previdenziale e non tributaria dei crediti menzionati nella cartella di pagamento oggetto di opposizione nel giudizio principale. Oltre a ciò, va rilevato, in punto di diritto, che il denunciato combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applica alle notificazioni delle cartelle di pagamento riguardanti tutte le entrate riscosse mediante ruolo previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46 del 1999 e, quindi, anche le entrate non tributarie dello Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. In particolare, poiché gli artt. 19 e 20 del medesimo d.lgs. n. 46 del 1999 non ricomprendono i censurati articoli nell'elenco di quelli applicabili alle sole entrate tributarie, è irrilevante - ai fini della questione di legittimità costituzionale - se i crediti indicati nella cartella siano di natura previdenziale o tributaria, dovendo il giudice a quo far applicazione in ogni caso della denunciata normativa.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione della cartella di pagamento - Perfezionamento nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito nella casa comunale è affisso nell'albo del Comune - Modalità procedurale applicata non solo nei casi di irreperibilità assoluta (mancanza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione) ma anche nei casi di irreperibilità relativa (temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha sede l'ufficio, l'industria o il commercio) - Eccezione di inammissibilità dell'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Nord (successore della s.p.a. Equitalia Polis), per omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.
In riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [ recte : terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b ), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010], del d.P.R. n. 602 del 1973, e 60, «comma 1» [ rectius : «primo comma, alinea e lettera e )»], del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevata agli artt. 3 e 24 della Costituzione, va rigettata l'eccepita l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, perché il mancato raggiungimento, nel giudizio principale, della prova dell'avvenuto ricevimento, da parte del debitore, della lettera raccomandata spedita dall'agente della riscossione recante la notizia del deposito della cartella nella casa comunale avrebbe dovuto indurre, alternativamente: a) l'agente della riscossione (contumace nel giudizio a quo ) a fornire tale prova, al fine di rendere inutile la questione medesima (eccezione sollevata dall'INPS e dalla predetta società per azioni); b) il giudice rimettente a prendere atto dell'inadempimento dell'onere probatorio gravante sull'ente previdenziale di dimostrare la tardività del ricorso e, quindi, a dichiarare «nulla la notifica della cartella» e tempestivo il ricorso, con conseguente irrilevanza della questione (eccezione sollevata dalla difesa dello Stato). Infatti, il denunciato combinato disposto non prevede, «nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile», alcun invio al debitore di una lettera raccomandata recante la notizia del deposito nella casa comunale della cartella di pagamento non potuta notificare per la sua irreperibilità "relativa". L'univoco e dettagliato contenuto delle impugnate disposizioni esclude, infatti, la possibilità di interpretarle nel senso che, nei casi di irreperibilità meramente "relativa" del destinatario della notificazione, si applichino le modalità notificatorie previste dal citato art. 140 cod. proc. civ., quali precisate dalla sentenza della Corte n. 3 del 2010. L'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - stabilendo in modo inequivoco che, nei casi suddetti, la notificazione della cartella si perfeziona il giorno successivo a quello in cui è stato affisso nell'albo comunale l'avviso di deposito della cartella nella casa comunale - è palesemente incompatibile con il disposto dell'art. 140 cod. proc. civ., secondo cui la notificazione si perfeziona soltanto con la ricezione della lettera raccomandata contenente la notizia del deposito della cartella nella casa comunale o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera. Inoltre, nella specie, ove la notificazione della cartella di pagamento si fosse perfezionata - in base all'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, come sopra interpretato - in data 14 agosto 2009 (cioè il giorno successivo a quello in cui è stato affisso nell'albo comunale l'avviso di deposito della cartella nella casa comunale), l'opposizione al ruolo dovrebbe considerarsi tardiva, perché proposta il 25 settembre 2009, cioè dopo la scadenza del termine decadenziale di 40 giorni decorrente dalla notificazione della cartella, previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 per le opposizioni avverso l'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali. Sussiste, perciò, la rilevanza della sollevata questione, perché le modalità di notificazione stabilite dall'art. 140 cod. proc. civ., delle quali il rimettente invoca l'applicazione quale conseguenza della richiesta pronuncia di illegittimità costituzionale, renderebbero tempestiva l'opposizione, altrimenti tardiva. Infine, quanto all'omesso tentativo di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione della normativa denunciata ad opera del remittente la normativa denunciata non consente la prospettata interpretazione adeguatrice a Costituzione, secondo quanto risulta dall'esame delle disposizioni denunciate e dai diversi significati ad esse ascrivibili.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione della cartella di pagamento - Perfezionamento della notificazione nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito nella casa comunale è affisso nell'albo del Comune - Modalità procedurale applicata nella generalità dei casi (irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa) anziché nei soli casi di irreperibilità assoluta - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla notificazione dell'atto di accertamento, che viene effettuata presso la casa comunale solo nei casi di irreperibilità assoluta - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ultriore censura.
E' costituzionalmente illegittimo il terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600». Infatti, nella medesima ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario (cioè nei casi previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.), la notificazione si esegue con modalità diverse, a seconda che l'atto da notificare sia un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, si applicano le modalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ.; nel secondo caso, quelle previste dalla lettera e ) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale peculiarità della normativa riguardante la notificazione a soggetto "relativamente" irreperibile comporta che, nella notificazione di un atto di accertamento, l'avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale viene comunicato al destinatario sia con l'affissione di un avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, sia con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, secondo modalità improntate al criterio dell'effettiva conoscibilità dell'atto. Viceversa, nella notificazione di una cartella di pagamento, l'avvenuto deposito di questa nella casa comunale non viene comunicato al destinatario, né con l'affissione alla porta, né con l'invio di una raccomandata informativa, ma - essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune - secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella. Tale disciplina, con riferimento alla cartella di pagamento, non assicura, dunque, né l'«effettiva conoscenza da parte del contribuente», né, quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione «nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della [...] amministrazione» finanziaria; finalità queste fissate dal comma 1 dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). Siffatta evidente diversità della disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto "relativamente" irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio , con violazione dell'evocato art. 3 Cost. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, è necessario pertanto, nel caso di irreperibilità "relativa" del destinatario, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento. A questo risultato si perviene restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e ), del d.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario "relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. In altri termini, la notificazione delle cartelle di pagamento con le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e ), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla medesima lettera e ) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel Comune, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (irreperibilità "assoluta").
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Previsione che, nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune - Decorrenza del termine per l'impugnativa dalla concreta conoscibilità dell'atto impositivo da parte del destinatario - Preclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di parità del contraddittorio, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta - Affermazione apodittica della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto - disponendo che, nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 cod. proc. civ.), la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune - non consente che il termine di sessanta giorni per l'impugnativa decorra dalla concreta conoscibilità dell'atto impositivo da parte del destinatario. Il rimettente non offre gli elementi temporali di riscontro della scansione della concreta vicenda notificatoria sottoposta al suo esame e - tralasciando di considerare che la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - neppure si pone il problema della tempestività o meno dell'impugnazione della cartella rispetto all'altro momento risultante dalla citata pronuncia di incostituzionalità. In questo contesto di carente descrizione della fattispecie appare apodittica l'affermazione di rilevanza della questione "ai fini della decisione dell'appello in oggetto", senza specificazione o motivazione ulteriori. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 140 cod. proc. civ., richiamato dal censurato art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, v. la citata sentenza n. 3/2010.
sentenza 63/2011massima n. 35413 Imposte e tasse - Notificazione della cartella di pagamento - Inapplicabilità dell'art. 142 cod. proc. civ. a cittadini italiani la cui residenza estera risulti dall'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) - Inidoneità della disciplina impugnata ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c ), e ) e f ), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano. Le norme censurate, equiparando la situazione del contribuente residente all'estero e iscritto nell'AIRE a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale, impongono di eseguire le notificazioni a lui destinate solo mediante il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso comune, non garantendo in tal modo al notificatario non più residente in Italia l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell'espletamento della procedura notificatoria. - Sul limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni costituito dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa, v. citate sentenze n. 360/2003 e n. 346/1998.
Riguarda ancheart. 58 Accertamento imposte sui redditiart. 60 Accertamento imposte sui redditi
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME IMPUGNATE - INDIVIDUAZIONE - NORME DA RITENERSI IMPLICITAMENTE IMPUGNATE ANCORCHÉ NON MENZIONATE NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - ESTENSIONE DEL SINDACATO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58, commi primo e secondo, secondo percorso, e 60, comma primo, lettere c) ed e) , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurati in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 Cost., nella parte in cui regolano le modalità delle notificazioni in materia tributaria nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero, il sindacato di costituzionalità va esteso anche all'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: infatti, nonostante l'ordinanza di rimessione non lo indichi espressamente, dalla parte motiva si evince che il giudice a quo ha inteso censurare anche detta disposizione.
Riguarda ancheart. 58 Accertamento imposte sui redditiart. 60 Accertamento imposte sui redditi
IMPOSTE E TASSE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CARTELLA ESATTORIALE - NOTIFICAZIONE AI CONTRIBUENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) - DISCIPLINA INIDONEA AD ASSICURARE L'EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ATTO - CONTRASTO CON I PRINCIPI ISPIRATORI DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN TEMA DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E BUONA FEDE TRA FISCO E CONTRIBUENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOVRANITÀ POPOLARE - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEA INDICAZIONE DELLE NORME OGGETTO DI CENSURA - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA ADDITIVA NON COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e) , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurati, in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono, per l'ipotesi in cui la residenza estera sia conoscibile in base alle risultanze anagrafiche, che la notificazione sia eseguita mediante invio di copia della cartella alla residenza estera del contribuente e neppure che a quest'ultimo sia data notizia della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e) , del d.P.R. n. 600 del 1973. I dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal rimettente, infatti, avrebbero dovuto investire il complesso di norme costituito, oltre che dalle disposizioni censurate, anche dall'art. 60, primo comma, lettera f) del d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che l'omessa denuncia si risolve nell'incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura, mentre le modalità di notificazione suggerite dal rimettente nella richiesta di pronuncia additiva non rappresentano una scelta costituzionalmente obbligata, restando riservata alla discrezionalità legislativa ogni determinazione in proposito. > >- Sulla manifesta inammissibilità per erronea indicazione delle norme oggetto di censura v., citate, ordinanze n. 96/2004 e n. 417/2001. > >- V., citate, sentenza n. 199/1996, ordinanza n. 185/2006.
Riguarda ancheart. 58 Accertamento imposte sui redditiart. 60 Accertamento imposte sui redditi
Giudice 'a quo' - Commissione tributaria provinciale di caltanissetta - Ordinanza di rimessione - Indicazione delle disposizioni legislative denunciate - Errore materiale cadente sul dispositivo - Correzione in base ad inequivoco riferimento contenuto nella motivazione dell'atto.
L'indicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quali norme impugnate, contenuta nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione emessa il 4 aprile 1998 dalla Commissione tributaria di Caltanissettta, deve ritenersi imputabile ad errore materiale, essendo la censura di incostituzionalita' inequivocamente riferita, nel testo della motivazione, all'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 25 del citato d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Riguarda ancheart. 25 Riscossione imposte sul redditoart. 28 legge 449/1997art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi