Art. 65
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I beni mobili indicati al n. 4) del primo comma dell'art. 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile. L'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore o dai soggetti indicati dall'art. 52, lettera b), ((in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo)). Tale dimostrazione puo' essere offerta soltanto mediante esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate ((di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo)) ovvero di sentenze passate in giudicato, pronunciate su domande proposte anteriormente alla data stessa. 42 I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 5, comma 4, lettera c) che al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "allo stesso anno".
Testo vigente dal 2 marzo 1997 al 1 luglio 1999 · versione 53 su Normattiva