Art. 65
Il verbale di pignoramento e' notificato al debitore. 2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, e' eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva